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Si ammala nel giorno festivo di lavoro: dipendente punito per assenza ingiustificata

Necessario, per legittimare l’assenza dal lavoro in quella giornata, rivolgersi ad un medico che possa certificare la malattia

Si ammala nel giorno festivo di lavoro: dipendente punito per assenza ingiustificata

Se il lavoratore si ammala nel giorno festivo in cui era tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa, per giustificare l’assenza dal lavoro in quella giornata ha l’onere di rivolgersi ad un medico che possa certificare che a quella data risultava malato (e dunque ad un Pronto Soccorso o ad un medico del servizio di continuità assistenziale, che garantisce le cure non rinviabili ed è attivo anche nei giorni festivi e prefestivi, quando gli ambulatori dei medici di medicina generale non sono attivi).
Questo il punto fermo fissato dai giudici (sentenza numero 16470 del 27 maggio 2026 della Cassazione) a chiusura del contenzioso sorto a seguito della sanzione disciplinare – multa pari a quattro ore di paga – inflitta ad un lavoratore colpevole di una giornata di assenza ingiustificata.
In generale, in tema di assenze per malattia, la disciplina normativa, che prevede la trasmissione telematica del certificato di diagnosi con indicazione del dichiarato inizio della malattia, non attribuisce di per sé efficacia retroattiva alla certificazione medica rispetto alla data della visita. Ne consegue che l’assenza dal lavoro in un giorno festivo in cui il lavoratore era tenuto alla prestazione può essere giustificata solo qualora egli si rivolga, in quella stessa giornata, a un medico (Pronto Soccorso o servizio di continuità assistenziale) in grado di attestare lo stato morboso a quella data, restando altrimenti l’assenza ingiustificata e legittima la sanzione disciplinare conservativa, ferma, sempre, la distinzione tra assenza ingiustificata e tardiva giustificazione dell’assenza.
Analizzando la specifica vicenda, viene respinta la tesi, proposta dal legale del lavoratore, secondo cui lo stato di malattia era stato tempestivamente segnalato e il certificato medico era stato tempestivamente inviato.
Al lavoratore è stata contestata un’assenza ingiustificata e tale contestazione è risultata basata sull’ordine di servizio secondo cui solo in caso di visita domiciliare la malattia può essere fatta decorrere dal giorno precedente alla data del rilascio.
Ampliando l’orizzonte, viene chiarita la differenza tra assenze ingiustificate (ossia mai giustificate, ovvero giustificate in termini valutati come inattendibili) e assenze per le quali non sia tempestivamente pervenuto il certificato di malattia, distinguendo l’assenza dal lavoro priva di alcuna ragione giustificatrice dall’assenza per malattia che sia effettivamente sussistita come legittima causa di temporanea impossibilità della prestazione, ma con ritardo nel presentare al lavoro il certificato medico.
In sostanza, l’assenza ingiustificata implica la mancata documentazione delle ragioni dell’assenza o la mancata conferma di tali ragioni all’esito del controllo datoriale. Inoltre, per poter ritenere ingiustificata l’assenza si deve poter presumere che la comunicazione delle ragioni giustificatrici o non sia intervenuta, ovvero non sia più ragionevolmente possibile anche a cagione del tempo trascorso dall’assenza.
Analizzando la specifica vicenda, l’assenza è stata ritenuta non giustificata per la mancata idoneità della certificazione medica a far decorrere la malattia dal giorno precedente a quello del rilascio.
A livello normativo, nei casi di infermità comportante incapacità lavorativa, ci si limita a prevedere la trasmissione all’INPS del certificato di diagnosi sull’inizio e sulla durata della presunta malattia previa telematica on line da parte del medico curante, secondo le specifiche tecniche e le modalità procedurali determinate dall’INPS. Infatti, tale disposizione non riguarda il certificato di malattia telematico, ma si limita a prevedere la trasmissione per via telematica del certificato medico di diagnosi. E nel certificato di malattia telematico la data dell’esordio della malattia è di dichiarato inizio: pertanto, se il medico visita il lavoratore il giorno successivo a quello di dichiarata insorgenza della malattia, la certificazione medica non è di per sé idonea ad attestare, da parte del medico, l’inizio della malattia dal giorno precedente.
Ne consegue che se il lavoratore si ammala nel giorno festivo in cui era tenuto a rendere la sua prestazione lavorativa, per giustificare l’assenza dal lavoro in quella giornata ha l’onere di rivolgersi ad un medico che possa certificare che a quella data risultava malato.

Corretta, in conclusione, la sanzione adottata nei confronti del lavoratore, poiché è stata ritenuta ingiustificata l’assenza del lavoratore – proprio nel giorno festivo in cui era tenuto a rendere la prestazione lavorativa – in quanto la certificazione medica è risultata di data successiva.

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